Regole sulla tassazione e dichiarazione degli interessi percepiti mediante la piattaforma Investimento Digitale

Regole sulla tassazione e dichiarazione degli interessi percepiti mediante la piattaforma Investimento Digitale

La regolamentazione

Ai sensi del disposto normativo di cui all’art.1 comma 43, che ha inserito la lettera d – bis nell’ art.44 comma 1 TUIR e comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), le piattaforme di peer – to – peer lending gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari (ex art.106 del TUB – Testo Unico Bancario) ovvero qualificate come istituti di pagamento (ex art.114 del TUB – Testo Unico Bancario) autorizzate dalla Banca d’Italia, possono agire da sostituto di imposta operando una ritenuta a titolo definitivo con aliquota al 26% sugli interessi percepiti dalle persone fisiche utenti del portale.

L’investitore pertanto riceve gli interessi netti da ogni imposta e non ha alcun obbligo verso il fisco né dichiarativo né sostanziale.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha emanato nel corso dell’anno 2020 una serie di pronunce (risposta n.168/E, risposta n.169/E nonché la risoluzione n.59) volte a sanare le lacune del quadro normativo in merito al caso specifico delle piattaforme P2P gestite da società che operano come agenti di pagamento di un istituto di pagamento riconosciuto dalla Banca d’Italia ma che non rivestono le qualifiche sopra descritte, precisando quanto segue:

  • Le predette società non rientrando nell’ambito di applicazione della citata lettera d – bis art. 44 TUIR non possono fungere da sostituti di imposta e applicare la ritenuta del 26% a titolo definitivo sugli interessi percepiti dall’investitore che ha partecipata ad un’operazione proposta sulla piattaforma di P2P Lending.

Il posizionamento di Investimento Digitale

Investimento Digitale opera in qualità di Agente di Pagamento dell’istituto Lemonway ed è autorizzata dall’autorità finanziaria francese ACPR (http://acpr.banque-france.fr/), alla cui vigilanza è soggetta e iscritta al registro francese degli intermediari finanziari (REGAFI) presso la Banca di Francia al n. di registrazione 169893.

Per quanto concerne l’applicazione delle ritenute l’inquadramento è il seguente:.

  • Investimento Digitale calcola le imposte per conto della società proponente la quale opera da sostituto di Imposta applicando una ritenuta a titolo di acconto del 26% nei confronti delle persone fisiche ed enti non commerciali residenti in Italia. Il finanziatore dovrà verificare la necessità di un eventuale conguaglio a debito o a credito a seconda del proprio scaglione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi
  • Per i proventi realizzati nell’ambito dell’attività di impresa e delle società ed enti commerciali residente in Italia non si applica alcuna tassazione alla fonte (per tali soggetti infatti il reddito percepito è considerato reddito d’impresa e non di capitale in linea con quanto disposto dall’art.48 del Tuir)

Come si dichiarano gli interessi percepiti?

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE (PF) Tali redditi devono essere indicati nella Sezione I-A del Quadro Pagina 5 di 8 RL del Modello REDDITI nel rigo RL2, indicando nella colonna 1, il codice “1” e nella colonna 3 le eventuali ritenute applicate dalla Piattaforma che, nel caso di specie, devono essere considerate a titolo di acconto anziché definitivo.

MODELLO 730 PERSONE FISICHE Gli interessi percepiti dalle operazioni di investimento sulla piattaforma di P2P Lending dovranno essere indicati nel rigo D2 (altri redditi di capitale) riportando:

  • Nella colonna 1 (tipo di reddito) il codice 1 “interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti” (depositi e conti correnti). Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita;
  • Nella colonna 2 (redditi) l’importo totale degli interessi relativi alla tipologia indicata in colonna
  • Nella colonna 4 (ritenute) l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite

SOCIETA’ DI CAPITALI (Persone Giuridiche) Trattandosi di redditi di capitale concorrono con le altre tipologie di reddito e pertanto sono soggette a IRES.

Il monitoraggio fiscale sui conti esteri (QUADRO RW)

Il conto di pagamento (Wallet), aperto dall’finanziatore presso l’istituto di pagamento Lemonway (di diritto francese) per il tramite di Investimento Digitale, è a tutti gli effetti un conto estero.

La giacenza di somme in quel conto è pertanto sottoposta all’obbligo del Monitoraggio Fiscale, con conseguente compilazione del Quadro RW del Modello Unico, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 167/1990 da allegare alla propria dichiarazione dei redditi, SOLO nei seguenti casi specifici:

  • Qualora la giacenza media del conto di pagamento estero, durante il corso dell’anno solare precedente, sia superiore a €5.000 (il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il conto di pagamento risulta attivo)
  • Qualora il conto di pagamento superi la soglia di €15.000, anche per un solo giorno, nel corso del periodo d’imposta. Anche se la giacenza media è stata inferiore a €5.000.

Ai sensi dell’art. 19, commi da 18 a 22, del d.l. n. 201/2011, sono tenuti alla compilazione del quadro RW ed assoggettati all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (c.d. IVAFE) i soggetti residenti in Italia ossia:

  • Persone fisiche;
  • Enti non Commerciali, tra cui anche i Trust;
  • Società Semplici (sono quindi ESCLUSE le Società di Persone e Società di Capitali, Snc, Srl,

La Risoluzione N. 56/E dell’Agenzia delle Entrate del 25/09/2020, ha chiarito che l’imposta IVAFE per i conti di pagamento aperti attraverso le piattaforme di crowdfunding NON DEVE ESSERE PAGATA. Rimane invece l’obbligo del Monitoraggio fiscale nei casi sopra specificati.:

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